Quesito:
La referenza bancaria deve riguardare l'importo totale compreso delle consulenze ovvero solo l'importo degli investimenti ammessi alla fase 2? Ad esempio per un progetto dell'importo massimo devo considerare € 230.000 oppure € 200.000?
Considerati i tempi di rilascio delle referenze bancarie che potrebbero non essere compatibili con i tempi di audit della diagnosi energetica e della relativa individuazione degli interventi e dell'importo totale ammissibile alla seconda fase, vorrei sapere se sia possibile presentare per la fase II una referenza bancaria per l'importo massimo ammissibile a prescindere dall'importo totale di progetto che potrebbe anche risultare inferiore a seguito della diagnosi.
Mi spiego con un esempio: la banca mi emette una referenza bancaria per € 230.000,00 e nel frattempo dalla diagnosi definisco un importo totale di progetto pari ad € 180.000,00; posso presentare per la fase 2 la referenza bancaria di € 230.000 o ne devo chiedere una che riporti lo stesso importo del totale del progetto ovvero di € 180.000?
Risposta:
L'importo riportato nella referenza bancaria si riferisce all'intero Piano di Investimento. Tuttavia è possibile presentare una referenza bancaria con un importo superiore al Piano di Investimento.
In quest'ambito, infine, si richiama nuovamente la seguente FAQ:
In via preliminare, si rappresenta che l'Allegato G è un format e rappresenta uno schema da seguire adattabile alle specifiche esigenze degli Istituti di Credito. La prevalente giurisprudenza, infatti, tende a considerare che le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo normalmente sufficiente, ai fini della loro idoneità, l'indicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l'istituto bancario (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/1/2016, n. 108; 29/2/2016, n. 854).
Tanto premesso, si evidenzia che nel format di cui all'allegato G sono riportati i contenuti minimi che si ritiene debba avere la lettera di referenze bancarie e, in particolare:
-" vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società/persona fisica) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità"
- "Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità e pertanto, per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere il Piano di investimento aziendale di efficientamento energetico presentato nell'ambito dell'Avviso per la concessione di n. 2 del 29/05/2017 della Regione Campania a valere sul PO FESR CAMPANIA 2014-2020 Asse 4 "Energia sostenibile"- Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"- Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" dell'importo complessivo di euro ............................ di cui ……………………………….. a carico dell'impresa".
Nessuno dei periodi sopra riportati fa riferimento a impegni o garanzie nei confronti della Regione Campania che, invece, andrebbero assolti mediante altri strumenti (cauzioni, fideiussioni, ..). Nel format di cui all'allegato G, la banca dichiara che l'impresa ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere il Piano di investimento per quanto di sua conoscenza. Non viene quindi richiesto di fornire elementi esaustivi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dell'impresa.
Secondo il G.A., infatti, l'espressione "idonee referenze bancarie" deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le imprese per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti (Tar Campania, sez. II, sentenza 25 luglio 2016, n. 3872).
In nessun caso le referenze bancarie possono trasformarsi in garanzie di solvibilità o anche soltanto di affidabilità nell'esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate. Una previsione di gara interpretata in questo modo si trasformerebbe non in un requisito tecnico professionale o economico di partecipazione alla gara, ma in un requisito tout court limitativo alla partecipazione, pertanto nullo (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2017 n. 3105).
Tanto premesso, si ritiene che i due periodi riportati nel format di referenze bancarie possano essere integrati, secondo gli usi degli istituti di credito, con locuzioni e frasi come quella riportata nel quesito ("La presente non costituisce né impegno né garanzia da parte nostra").