Si evidenzia che in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione dell’iniziativa.
In ordine alla tempistica, si ricorda che, ai sensi dell’Avviso, all’art. 6 comma 7 punto d), gli investimenti devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui all'art. 11.5, lettera a), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 11.5, lettera b).
Infine l’art.7 al comma 7 specifica che l’impresa beneficiaria è tenuta all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell’area di riferimento nella quale è ubicata l’unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma di cui all'art. 6.7, lettera d).
In merito all ‘ammissibilità delle spese di fitto, si ricorda che il medesimo art. 7, al comma 8, recita: “Ai fini dell’ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili".