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Bando

Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015

 Linea di intervento A: rivolta alle Grandi e Medie Imprese


Al fine di consentire la ripresa delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015, la Regione Campania ha programmato risorse per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive e per gli investimenti destinati ad incentivare e sostenere la riduzione di impatti negativi sull'ambiente.

La linea di intervento A dispone di una dotazione finanziaria programmata di 10 Meuro euro ed in particolare:

  • 5 Meuro a valere sul POC- Asse/ Linea di Azione "Attività produttive"- Azione operativa "Sostegno alle imprese di maggiori dimensioni e alle imprese attive nei settori di eccellenza (aerospaziale, automotive, agroalimentare, abbigliamento), attraverso incentivi diretti, offerta di servizi, strumenti finanziari e incentivi fiscali";
  • 5 Meuro a valere sugli stanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione finalizzati, nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania, agli interventi coerenti ricadenti nel settore prioritario Sviluppo Economico e produttivo.

Il contributo in conto capitale è concesso a fondo perduto, nella forma di sovvenzione, in misura percentuale rispetto al valore dei danni subiti, tenuto conto dei limiti di spesa e delle risorse disponibili come specificato negli articoli successivi.

L'Avviso, pubblicato sul BURC n.° 83 del 7/12/2016 disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi.

Come descritto nell'avviso le Medie imprese possono presentare sia una domanda di contributo nell'ambito della Linea di Intervento A che una domanda sulla Linea di intervento C (investimenti destinati ad incentivare e sostenere la riduzione di impatti negativi sull'ambiente).

 
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  FAQ

​DOMANDA

Quali sono i termini per effettuare gli interventi finalizzati al ripristino dei beni danneggiati ammissibili a contributo ai sensi del paragrafo 3, punto 3.3, dell’allegato 2 all’O.C.D.P.C. n. 373/2016 ?

RISPOSTA

Fatta eccezione per quanto stabilito al punto 5.3 dell’allegato 2 all’O.C.D.P.C. n. 373/2016 in materia di immobili danneggiati, sede dell’attività economica esercitata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento sugli stessi, i termini sono quelli indicati al paragrafo 11 “termini per l’esecuzione degli interventi” con riferimento alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al precedente punto 1.7 del medesimo allegato2.

DOMANDA

Nel caso si sia ricevuto un indennizzo assicurativo per il danno subito in occasione degli eventi calamitosi dell'ottobre 2015 è questo sia stato erogato forfettariamente senza attribuzione di valore ai singoli beni oggetto di indennizzo, ai fini del divieto di cumulo, l'indennizzo viene considerato forfettariamente e proporzionalmente distribuito su tutti i beni danneggiati ammissibili contributo?

RISPOSTA

Ferme restando le regole di cumulo, laddove sia intervenuto un indennizzo assicurativo per il danno subito e questo sia stato erogato forfettariamente a fronte di diversi beni oggetto di copertura assicurativa, ai fini dei criteri per la determinazione dei danni ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 8 delle modalità tecniche e del paragrafo 3 dell'allegato 2 alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, l'indennizzo viene considerato proporzionalmente distribuito su tutti i beni danneggiati ed indennizzati ammissibili contributo.

DOMANDA

In tema di divieto di cumulo il soggetto istante può richiedere il contributo a copertura parziale della spesa già inserita nel piano di ripristino presentato per il contributo relativo alla linea A per la parte non coperta né dall'indennizzo assicurativo né dal contributo relativo alla linea A? 

RISPOSTA

Le regole di cumulo sono espresse dall'articolo 8 delle modalità tecniche di presentazione delle domande e trovano un limite nel valore massimo del danno ammissibile a contributo, calcolato secondo i criteri indicati nelle stesse modalità tecniche e nell'Allegato 2 alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016. Restano ferme eventuali diverse regole di cumulo e massimali di danni ammissibili previsti da altri avvisi per il riconoscimento di contributi pubblici corrisposti o da corrispondersi. 

DOMANDA

Le modalità tecniche per la presentazione delle domande, all'articolo 7, comma 5, stabiliscono che "Qualora, per l'immobile sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, anziché dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda". Nel caso in cui il conduttore non abbia integralmente eseguito i lavori alla data di presentazione della domanda può presentare domanda per i lavori e spese già sostenuti e contestualmente il proprietario presentare domanda di contributo per i danni subiti e le spese necessarie per il ripristino ancora da eseguire?

RISPOSTA

NO. Hanno titolo a presentare la domanda i titolari/legali rappresentanti delle attività economiche e produttive, come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015, già segnalati con le apposite Schede (C) "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" compilate e trasmesse ai Comuni ai fini della ricognizione del fabbisogno di cui all'art.8 dell'O.C.D.P.C. 298 del 17/11/2015. Inoltre, come chiarito dalla comunicazione del Capo della Protezione Civile Prot.n. RIA/0065130 del 25/11/2016 e riportato nelle modalità tecniche, la ratio della  disposizione di cui al punto 5.3 dell'allegato 2 all'O.C.D.P.C. n. 373/2016 che consente al titolare di un diritto reale o personale di godimento di presentare domanda di contributo per l'immobile danneggiato, sede l'attività economica esercitata, si rinviene nella necessità di favorire quelle imprese che si siano accollate le spese necessarie per il tempestivo ripristino dei luoghi ai fini della ripresa di detta attività economica. Tale possibilità rappresenta comunque una eccezione a quanto previsto dal punto 11.1 dell'Allegato 2 della citata OCDPC 373/2016 che detta le tempistiche per l'esecuzione degli interventi di ripristino, poiché il contributo in rassegna è normalmente riconosciuto, salvo l'ipotesi sopra descritta, per gli immobili di proprietà dell'impresa.