Si consideri che sono ammissibili le spese per consulenze, eccetto quelle per il rilascio della perizia asseverata, a condizione che la società di consulenza/il consulente svolga un'attività professionale, sia scritto/a all'Albo ove previsto e sia classificato/a secondo i codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente.
Ciò considerato, sono ammissibili solo le spese sostenute per il ripristino degli attivi materiali e immateriali danneggiati ed utilizzati in via esclusiva presso la/le unità produttiva/e del beneficiario (art. 12).
Pertanto, si ritiene che le spese su menzionate seguano lo stesso corso delle spese per ripristino laddove viene rispettato il limite di cui al comma 4 dell'art. 12.