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Elenco FAQ - Avviso per Micro, Piccole e Medie Imprese

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.


Cliccando qui puoi scaricare il file contenente le FAQ per argomenti aggiornate al 18 Settembre 2019

  
  
  
Domanda
Risposta
Sostituzione di macchinari 1.a
  

E’ agevolabile l’acquisto di un macchinario di produzione che dovrà sostituire un macchinario esistente garantendo un minor consumo energetico?

Si, purché coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'Avviso. Si precisa che sono in ogni caso esclusi gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, quelli meramente sostituivi che non siano riconducibili a processi di efficientamento energetico e quelli volti ai cambiamenti o adeguamenti  periodici, di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso.   Si precisa, infine, che il minor consumo energetico derivante dall'acquisto del nuovo macchinario dovrà essere rilevante in relazione all'investimento complessivo. Si ricorda, infatti, che l'avviso ha come obiettivo primario e fondamentale il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica e non di mera innovazione tecnologica e/o ammodernamento produttivo.

Esempio positivo : installazione di un motore elettrico più efficiente energeticamente (con un consumo di energia apprezzabilmente inferiore), a parità di producibilità oraria/annua,  rispetto a quello attualmente in uso

Esempio negativo 1:

installazione di un macchinario di produzione che, rispetto al precedente,  necessita di un numero minore di addetti; il vantaggio economico deriva esclusivamente dalla riduzione del personale addetto al macchinario

Esempio negativo 2: installazione di un nuovo macchinario che determina un incremento di produzione; tuttavia ,  a parità di producibilità oraria/annua, il consumo di energia risulta analogo se non superiore

Sostituzione di macchinari 1.b
  

Cosa si intende per “Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza” (lettera d) comma 2 art. 9 del bando)?

Si intende  la sostituzione puntuale di sistemi e componenti con altri che deve generare un risparmio energetico addizionale inteso come la differenza, in termini di energia primaria, fra il consumo ex ante e il consumo energetico conseguente alla realizzazione dell'intervento. Si precisa, altresì, sono esclusi gli interventi di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso.

Esempio: sostituzione di un compressore  presente nel sistema di aria compressa che determina un aumento dell'efficienza energetica del processo produttivo

Ammissibilità delle spese 1.c
  
L'art.10 del bando riporta che i Piani di investimento aziendale relativi alle iniziative presentate possono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/fornitura) successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n. 31 del 03/06/2019), mentre nelle Nozioni Amministrative "AVVIO DELL'INVESTIMENTO" sempre del bando viene indicato quanto segue: La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico. 
La spesa per diagnosi energetica non è ritenuta ammissibile per le grandi imprese e le aziende energivore, in quanto per esse la diagnosi energetica costituisce per esse obbligo normativo. Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica". E' possibile avere chiarimenti su questo punto? 
Da quando è possibile avviare l'investimento e sostenere le spese ? (se l'impresa  beneficiaria fa un ordine contestualmente deve pagare un acconto).
La diagnosi energetica,  costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all’Avviso, in quanto gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti in essa, eseguita secondo le specifiche di cui all’allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi pubblicati sulla piattaforma e sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019, in quanto requisito propedeutico, le spese sostenute per la redazione della stessa, ad esclusione di quelle sostenute da grandi imprese o imprese energivore, possono rientrare tra quelle ammissibili del piano degli investimenti, nel limite massimo del 10% e comunque fino ad un contributo massimo di euro 5.000,00. In relazione alla tempistica dei pagamenti l’articolo 24  dell’Avviso, rubricato  “Ulteriori disposizioni”, dispone che “In caso di antinomia tra il presente Avviso e gli allegati prevale quanto previsto nell’Avviso”, pertanto nell’antinomia tra quanto disposto dagli articoli 10 e 11 e quanto rappresentato nell’Allegato  “Definizioni” prevalgono i predetti articoli. Di conseguenza il pagamento della diagnosi (e la relativa fatturazione), anche con modalità di acconto, può essere effettuato successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). In questo caso si precisa che la fatturazione della diagnosi costituisce avvio del piano di investimento.
Si ricorda, infine, che La diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le grandi imprese e per le imprese energivore. In quanto costituisce obbligo normativo. In questo caso potrà essere presa in considerazione la Diagnosi in corso di validità presentata ad ENEA .

Ammissibilità delle spese 2
  

​Si chiede se la sostituzione del tetto del capannone fornito di copertura in eternit rientra tra le spese ammissibili.

I costi sostenuti per lo smaltimento dell’amianto non sono ammissibili. Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.
Ammissibilità delle spese 3.a
  

Possono essere oggetto di contributo le spese relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature?

Si, purché coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell’Avviso (risparmio energetico). 
Si precisa che sono in ogni caso esclusi gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, quelli meramente sostituivi che non siano riconducibili a processi di efficientamento energetico e quelli volti ai cambiamenti o adeguamenti  periodici, di cui al comma 3 art. 9 dell’Avviso.  
Ammissibilità delle spese 3.b
  

E’ oggetto di contributo anche la spesa per la diagnosi energetica? Tale spesa va sostenuta ex ante?

Si rimanda alla risposta 1.c. o alla tematica “ammissibilità delle spese: diagnosi energetica”.
Attività economiche escluse 3.c
  

Può presentare la domanda di contributo una società che svolge attività immobiliare?

Si, in quanto l’attività  non rientra tra le attività economiche escluse di cui all’art. 5 dell’Avviso. Si ricorda, infine, che per verificare l'appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell’unità locale in cui si realizza l’intervento rilevato dalla visura camerale. Ovviamente l’intervento di efficientamento energetico dovrà riguardare l’unità locale dell’impresa (ovvero dove l’impresa svolge la propria attività) e non in un immobile (unità locale) concesso in fitto ad altra impresa. In tal caso la richiesta contributo dovrà essere presentata dall’impresa locataria.
Titolo di disponibilità dell’immobile 3.d
  

Quale deve essere la durata del contratto di fitto e/o di comodato?

Il titolo di disponibilità dell’immobile deve essere vigente al momento dell’inoltro della domanda ( o in caso di unità locale non costituita  al momento della richiesta di erogazione) e per tutta la durata dell’investimento. Si ricorda, tuttavia, che alla lettera c) dell’art. 20 “Obblighi del soggetto beneficiario”, l’Avviso prescrive che è necessario “mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all’istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l’accesso al contributo” (tra cui la disponibilità dell’immobile). A tal fine, laddove occorre, la Regione potrà richiedere il titolo di disponibilità  anche nelle successive fasi di erogazione per verificarne la vigenza.
Cumulo del contributo 4
  

Se ho capito bene non c'è cumulabilità con aiuti di Stato nel momento in cui tale aiuto supera l'intensità del contributo, è così? L'azienda quindi potrebbe fare richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica per gli interventi realizzati se questi non superano il contributo regionale?

Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso: non è cumulabile, con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

- può essere cumulato con aiuti «de minimis» concessi a condizione che non superino il massimale pertinente.

Tanto premesso, al fine di verificare in quale delle due casistiche sopra riportate ci si trovi, ovvero se l'altra agevolazione non costituisce aiuti di stato, resta a carico dell'impresa l'onere di verificare la natura delle altre agevolazioni e la verifica va effettuata con i soggetti che le concedono.

Infine, non sono in ogni caso ammesse sovracompensazioni delle spese effettuate per la realizzazione del piano di investimento aziendale qualora la copertura dell'investimento sia, in tutto o in parte, assicurata attraverso altre forme di sostegno pubblico, anche se non costituite da aiuti di Stato, a copertura delle spese ammissibili.

Per esempio, ipotizziamo che:

  • Il Piano di investimento  aziendale prevede la sostituzione degli infissi con altri ad alta efficienza per un ammontare complessivo  70.000 €;
  • L'intensità massima di aiuto concedibile con l'Avviso regionale è il 50% delle spese ammissibili per l'efficientamento energetico con un massimale  di 200.000 €  in tre esercizi finanziari;
  • La sostituzione degli infissi rientra anche tra gli interventi di riqualificazione energetica che fruiscono dell'Ecobonus che prevede una detrazione IRES del 50%.

E' possibile richiedere  entrambe le agevolazioni evitando sovracompensazioni ricevendo:

  • il contributo in conto capitale del 50%, pari a € 35.000, tramite l'Avviso regionale (fermo restando la necessità che il Piano di investimento raggiunga il punteggio minimo di 60 punti);
  • la detrazione IRES del 50% sul resto della spesa rimasta scoperta e non agevolata dall'Avviso regionale, calcolata, quindi, in questo modo:

  70.000 €; – 35.000 €; = 35.000 € 

parte della spesa non coperta da contributo regionale (importo su cui calcolare la detrazione)

   35.000 €; x 50 % = 17.500 €;

detrazione massima ottenibile ( 1.750 €;  all'anno per 10 anni)

Rating di legalità 5
  

In relazione a quanto previsto dall' Articolo 12.4 del suddetto Avviso, si chiede se quanto previsto alla lettera E (Documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità – rating di legalità) sia:

- da considerarsi documento essenziale, pena l'esclusione della domanda stessa,

- ovvero unicamente come criterio di selezione che dà diritto ad un punteggio addizionale, così come indicato nell'Allegato B all' Avviso?

Il possesso del rating di legalità non rappresenta un requisito di ammissibilità.   
Se l’impresa è in possesso del rating di legalità, in quanto risulta essere iscritta nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” ha diritto ad una premialità di 3 punti nella valutazione del progetto di investimento (Allegato B all’Avviso – Criteri di valutazione del progetto).
Numero unità locali 6
  

E’ possibile eseguire un intervento di efficientamento energetico su più di una sede?

Si. Gli interventi di cui all’articolo 9 dell’Avviso, possono riguardare più unità locali.
Capacità amministrativa, finanziaria e operativa 7
  

Avendo acquisito il ramo d’impresa di altra impresa, per il requisito del bilancio si possa far valere anche quello dell’impresa cedente.

No perchè soggetti autonomamente obbligati a presentare il bilancio. La capacità amministrativa, finanziaria e operativa, in quanto requisito di ammissibilità di cui alla lett. h comma 2 dell’art. 6 dell’Avviso, dovrà essere posseduta alla data di presentazione della domanda, dal soggetto richiedente il contributo, a pena di inammissibilità.
Cumulo del contributo 8
  

Si richiede se tale agevolazione è cumulabile con: conto termico, ecobonus, certificati bianchi.

In quanto agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, l'Ecobonus non costituisce un aiuto di Stato e pertanto può essere cumulato con il contributo di cui al presente Avviso, fermo restando il divieto di sovracompensazione rispetto alle spese ammissibili.

Resta a carico dell'impresa l'onere di verificare con il soggetto che concede le agevolazioni se le stesse costituiscono aiuto di stato o meno e in caso positivo, a quale regime di aiuti  si faccia riferimento. Per quanto riguarda il Conto Termico e i certificati bianchi, la verifica deve essere fatta con il GSE.

Infine, si rimanda si rimanda alla faq n. 4. o alla tematica cumulo del contributo.

Attività economiche escluse 9
  
In riferimento alle attività ammissibili, si richiede se il codice ateco (inteso come prevalente) 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole) ovvero se un'impresa che svolge prevalentemente attività di agriturismo con piscina (pur avendo tra i propri codici ateco produzione primaria dei prodotti agricoli) rientri tra le imprese ammissibili.
Si se l’impresa è in grado di garantire la separazione delle attività e distinzione dei costi (investimento effettuato esclusivamente per le attività ammissibili) e che l’investimento sia destinato esclusivamente all’unità locale con codice ateco prevalente ammissibile. Infatti l’Avviso prescrive che: 
  • “qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.” Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco, 
  • “Al fine di verificare l'appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell’unità locale in cui si realizza l’intervento rilevato dalla visura camerale”; 
Ad esempio l’investimento (installazione di impianto fotovoltaico) ed il conseguenziale risparmio di energia potrà riguardare gli alloggi ma non potrà essere effettuato ed utilizzato per gli immobili, le attrezzature, i macchinari, ecc. pertinenti alla produzione primaria.
Attività economiche escluse10.a
  
In riferimento all'articolo 5 comma 2, “qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo". Nel caso di impresa agricola che tra le sue attività ha la produzioni di prodotti caseari, (con relativo ateco) in luogo fisicamente distinto ( altra località o capannone esclusivamente adibito ad attività di produzione e commercializzazione), un progetto di investimento che coinvolga esclusivamente tale luogo o fabbricato risulterebbe finanziabile ?
Si se l’investimento è destinato esclusivamente all’unità locale con codice ateco prevalente ammissibile e se l’impresa è in grado di garantire la separazione delle attività e distinzione dei costi (investimento effettuato esclusivamente per le attività ammissibili). 
Infatti l’Avviso prescrive che: 
  • “Al fine di verificare l'appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell’unità locale in cui si realizza l’intervento rilevato dalla visura camerale”; 
  • “qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.” Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco. 
Ad esempio se l’investimento consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico, lo stesso ed il conseguenziale risparmio di energia dovrà riguardare esclusivamente l’immobile (con codice ateco prevalente ammissibile) e l’attività ammissibile ma non potrà essere effettuato ed utilizzato per gli immobili, le attrezzature, i macchinari, ecc. pertinenti alla produzione primaria.
Ammissibilità delle spese10.b
  
Nel caso di un progetto che preveda un impianto di trigenerazione a metano in un luogo non raggiunto dalla rete, sono ammissibili i costi di allacciamento?
I costi di allacciamento non sono considerati costi ammissibili. Le spese ammissibili sono quelle previste dall’Art. 11 dell’Avviso.
Compilazione moduli piattaforma11
  
In fase di registrazione, a partire dal 2 luglio 2019, quali sono i requisiti da inserire, solo informazioni caratteristiche dell'impresa o già la diagnosi energetica?
A decorrere dal 02 luglio è consentita, nella sezione “Registrati” della piattaforma dedicata all’Avviso raggiungibile attraverso il sito sid2017.sviluppocampania.it, la registrazione dei soggetti che intendono partecipare all’Avviso. 
Le informazioni richieste in questa fase sono afferenti: 
  • l’individuazione del soggetto beneficiario che intende partecipare all’Avviso (se azienda, libero professionista o associazione tra liberi professionisti); 
  • l’anagrafica del soggetto richiedente; 
  •  l’indicazione della casella pec, al fine di ottenere le credenziali di accesso all’area personale. 
Solo a decorrere dal 23 luglio sarà possibile compilare i format disponibili in versione editabile e caricare i relativi allegati, tra i quali la diagnosi energetica. Si precisa che solo a decorrere da tale data sarà consentito caricare la diagnosi energetica eseguita secondo i contenuti minimi previsti nell’Allegato 3 “Contenuti Minimi per la redazione della diagnosi energetica” dell’Avviso e secondo le specifiche di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. 
Pertanto la diagnosi energetica, sebbene requisito propedeutico per la partecipazione all’Avviso, rappresenta un allegato alla Domanda di contributo. La data di caricamento della diagnosi energetica, come per gli altri allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso, non dà diritto a priorità nell’ordine cronologico, che invece viene acquisita con il successivo invio della domanda di contributo che sarà consentito solo a decorrere dalle ore 10.00 del 26 settembre 2019 e sino alle ore 13.00 del 18 ottobre 2019, salvo proroghe.
Numero unità locali12
  
Si intende sapere se un’impresa può presentare un Piano di Investimento Aziendale articolato su due distinte unità locali, atteso che entrambe le unità locali sono situate in aree ammissibili all’intervento.
Il presente Avviso non esclude che gli interventi possano essere realizzati su più unità locali. Al riguardo, si precisa che, poiché gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, tale documento dovrà riguardare le due distinte unità locali oggetto dell’intervento.
Ammissibilità delle spese13
  
Premesso che nel bando, a pagina 42, si legge: “La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell’investimento in quanto attività propedeutica all’individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico. (...).
Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica”; Tanto premesso si chiede quale sia l’ipotesi corretta, tra quelle di seguito specificate, nel caso della media impresa Alfa che, a fronte di una spesa complessiva a titolo di pagamento della diagnosi energetica pari ad 8.000 €, provveda a versare un acconto di € 4.000 entro il 31 luglio 2019 e la restante parte, pari ad ulteriori 4.000 €, in data successiva all’invio della domanda (ipoteticamente inviata il primo giorno utile, cioè il 26 settembre 2019):
  • l’Azienda Alfa può beneficiare del contributo previsto dal bando per la seconda quota, in quanto versata in data successiva all’invio telematico della domanda di concessione dell’agevolazione; oppure 
  • in virtù dell’acconto versato in data antecedente all’invio telematico della domanda (nel ns caso entro il 31.07.2019), non possa beneficiare del contributo previsto dal bando in oggetto per l’intera somma versata a titolo di pagamento della diagnosi energetica?

​Si veda la risposta 1.c o la tematica “ammissibilità delle spese: diagnosi energetica”

Ammissibilità delle spese14
  
Sono ammissibili le spese sostenute per una Diagnosi Energetica redatta da un EGE (in conformità al D.Lgs. 102/2014) ma fatturate dall'azienda (non ESCO certificata UNI11352) della quale l'EGE è dipendente? In caso di risposta affermativa, sarebbe sufficiente presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa della quale l'EGE è dipendente che attesti tale rapporto di lavoro subordinato?
Si. L’importante è che la diagnosi è redatta su carta intestata della società fornitrice e cofirmata dal legale rappresentante della società fornitrice. Si specifica, infine, che il preventivo e la fattura devono essere intestati al soggetto richiedente il contributo ed emessi da un soggetto fornitore esterno all’azienda (non è necessario possedere la qualifica di ESCO o EGE).
Ammissibilità delle spese15
  

In merito alla diagnosi energetica, questa deve essere già stata redatta e presente prima del 02/07/19 oppure può essere redatta ed inviata successivamente con gli altri allegati a decorrere dal 23/07/19?

La diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso in quanto deve suggerire gli interventi di efficientamento energetico  che costituiranno il piano degli investimenti. Pertanto, essa  sarà redatta prima della definizione degli interventi che costituiranno il piano.   Si precisa, altresì, che essa rappresenta un allegato alla domanda di contributo e in quanto tale il relativo  caricamento in piattaforma si potrà effettuare, come per gli altri allegati, dal giorno 23 luglio 2019. (comma 4 art. 12 dell'Avviso). La diagnosi energetica dovrà essere eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs.  104/12 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso.

Ammissibilità delle spese16
  

All’articolo 10 del bando si stabilisce che “i piani di investimento aziendale possono essere avviati successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul BURC”;

- nell’Allegato A (pag. 42), in riferimento alle spese per il rilascio, da parte di un tecnico esterno all’azienda, della diagnosi energetica, si legge che “il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica”.

Tanto premesso, si chiede quale delle due seguenti ipotesi sia quella corretta:

a. la data del contratto stipulato tra un tecnico o società che eroga la diagnosi energetica e l’impresa richiedente il beneficio può essere antecedente al 4 giugno 2019, purché i costi siano sostenuti in data successiva all’invio telematico della domanda, oppure:

b. è richiesto che la stipula del contratto per l’erogazione della diagnosi tra fornitore e impresa richiedente il beneficio, nonché il documento stesso della diagnosi energetica, riporti una data successiva al 4 giugno 2019, affinché i relativi costi risultino ammissibili al contributo.

Si rimanda alla risposta 1.c. o alla tematica “ammissibilità delle spese: diagnosi energetica”.
Settori esclusi17
  

Con riferimento all’Avviso in oggetto ed all’art. dianzi specificato, si chiede di confermare se:

Una Società di servizi, operante nel settore ecologico e della depurazione, titolare di un ciclo produttivo aziendale rivolto al mercato, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, interamente partecipata al 100% da un Ente Pubblico Economico, può essere considerata tra i soggetti beneficiari ammissibili ai sensi dell’art. 6.  

L’importante è non ricadere dei settori economici esclusi di cui all’articolo 5 (verificare codice ateco primario). In relazione alla partecipazione pubblica si specifica che ai sensi dell’allegato 1 del reg. UE n. 651/2014 “un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.” Pertanto se l’impresa, come sembra dalla descrizione fatta in domanda ( ma è necessario verificare codice ateco), rientra nei settori economici ammissibili può partecipare all’Avviso ma in quanto Grande Impresa non possiede il requisito di priorità (cfr. art. 12 dell’Avviso).
Ammissibilità delle spese18
  

Avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:

  • premesso che “la presenza della diagnosi energetica, eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi che saranno pubblicati in piattaforma entro la data del 02/07/2019”, costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso, nel caso di una società multisito che ha effettuato la Diagnosi Energetica 2015 sui propri siti a maggior consumo non localizzati in Regione Campania, il requisito si ritiene comunque soddisfatto? Oppure è necessario che la diagnosi sia stata effettuata su un sito localizzato nella Regione Campania?
  • qualora venga effettuata una diagnosi energetica secondo le specifiche di cui sopra per un sito localizzato in Regione Campania entro la data ultima di invio della Domanda di contributo (18 ottobre 2019) allegandola alla restante documentazione richiesta, il requisito può ritenersi soddisfatto?
  • qualora la diagnosi energetica di cui sopra venga effettuata entro la scadenza del 05/12/2019 prevista dalla normativa vigente, il requisito potrebbe ritenersi soddisfatto derogando il termine del 18 ottobre 2019 previsto per la partecipazione al bando?

La diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all’Avviso in quanto deve suggerire gli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti. Pertanto, essa deve riguardare la sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato e deve essere redatta prima della definizione degli interventi che costituiranno il piano. Si precisa, altresì, che essa rappresenta un allegato alla domanda di contributo e in quanto tale il relativo caricamento in piattaforma si potrà effettuare, come per gli altri allegati, dal giorno 23 luglio 2019. (comma 4 art. 12 dell’Avviso). La diagnosi energetica dovrà essere eseguita secondo le specifiche di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 104/12 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica previsti nell’Allegato 3 dell’Avviso.
Risparmio energetico19
  
In riferimento al bando in oggetto, il Decreto n. 208 del 25 giugno u.s. ha modificato il calcolo del criterio di valutazione “Capacità delle operazioni di promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di ecoefficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell’aria nonchè concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico complessivo proposto” in “Rapporto tra il risparmio energetico e il costo dell’investimento complessivo”. Si chiede conferma che per risparmio energetico si intende il risparmio economico atteso annuo ovvero qual è l’unità da rapportare al costo dell’investimento. Inoltre, si chiede conferma che il costo dell’investimento complessivo rapportato al risparmio energetico è al netto del costo della diagnosi energetica (caso PMI). R.

Per risparmio energetico si intende il risparmio economico atteso annuo derivanti dagli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti (risparmio energetico annuo x costo dell’energia). Si precisa inoltre che nel costo dell’investimento devono essere considerate tutte le spese ammissibili previste dall’art. 11 del presente avviso tra cui anche il costo della diagnosi energetica. Al riguardo, si precisa, altresì, che le spese per la diagnosi energetica (ad esclusione di quelle effettuate dalle Grandi Imprese e dalle imprese energivore, in quanto per esse la diagnosi costituisce obbligo normativo) sono considerate ammissibili nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino a un contributo massimo di 5000 euro se fatturate da un tecnico esterno all’organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l’impresa. La diagnosi potrà essere realizzata anche da un tecnico interno ma in questo caso la retribuzione del dipendente non potrà rientrare tra le spese ammissibili e dunque, il costo sarà totalmente a carico dell’impresa. (v. Modifiche all’Avviso pubblicate sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019 e sulla piattaforma informatica dedicata, raggiungibile attraverso il sito www.sid2017.sviluppocampania.it

Calcolo del massimale de minimis20
  
Qual è la capienza DE MINIMIS per l'eventuale partecipazione al bando per l'efficientamento energetico per una S.r.l. che ha ricevuto degli aiuti di stato pari ad € 176.734,35?”.
Il massimale de minimis è di Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni. Limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a Euro 100.000,00. Pertanto se l’impresa (nel caso di appartenenza ad un settore diverso del trasporto di merci su strada) ha ricevuto agevolazioni pari ad € 176.734,35 negli ultimi tre anni, la stessa potrà ricevere un contributo massimo di ca. 23.000,00. Nel caso in cui l’unità operativa dove si vuole effettuare l’investimento ha un codice ateco primario relativo al settore trasporto di merci su strada, l’impresa non può ottenere il contributo.
Ammissibilità degli interventi21
  
Tra gli interventi ammissibili è possibile far rientrare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producono più dell'energia destinata all'autoconsumo?

Ad esempio: ho una struttura di 1000 metri quadri e vorrei installare un impianto fotovoltaico, il rendimento dell'impianto sarebbe superiore all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento. E' possibile installare l'impianto fotovoltaico per l'intera metratura? Oppure bisogna installare un impianto che abbia un rendimento che possa coprire solo l'autoconsumo?

L’attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili è ammessa a condizione che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.
Ammissibilità delle spese22
  
Tra le spese ammissibili è possibile far rientrare la sostituzione di un furgone euro 3 con un furgone ibrido o elettrico finalizzato all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, in quanto utile ai fini dell'attività produttiva stessa poiché tra i servizi offerti dall'azienda rientra la consegna del materiale acquistato?
Le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada non sono ammissibili (cfr. art. 11 co. 5 dell’Avviso).
Natura del contributo23
  
Le agevolazioni previste dal POR FESR 2014 - 20. O.S. 4.2 - Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i)
Le agevolazioni previste dall’Avviso rientrano fra gli aiuti di stato e in particolare Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti «de minimis»).
Calcolo del massimale de minimis25
  
In merito al calcolo del valore de minimis, il bando prevede che venga calcolato dall' "esercizio finanziario in questione e i due precedenti". Il quesito è: per esercizio finanziario in questione si ritiene quello alla data della presentazione della domanda o quello alla data di approvazione del finanziamento? Nel primo caso andrebbero considerati i contributi in de minimis degli anni 2017, 2018, 2019, nel secondo invece, ammettendo che l'azienda venga ammessa nel 2020, avremo: 2018, 2019 e 2020.
Le domande devono essere compilate con i dati attuali e il massimale deve essere rispettato ma sarà in sede di concessione del finanziamento che sarà calcolato il massimale di 200.000 euro, o se del caso di 100.000 euro. Si precisa che il periodo dei tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente Avviso deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi, nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, all’impresa richiedente in riferimento al concetto di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2003.
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