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Elenco FAQ

 Avviso per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico

  
I preventivi devono essere fatti anche per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo? Le spese di progettazione e collaudo possono essere incluse nel preventivo dell'impianto fotovoltaico?

Quesito:

I preventivi devono essere fatti anche per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo?

Le spese di progettazione e collaudo possono essere incluse nel preventivo dell'impianto fotovoltaico o serve un preventivo a parte firmato dal professionista scritto all'albo?

Risposta:

Secondo un'interpretazione letterale dell'Avviso, non è necessario che i preventivi vadano fatti anche per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo: è sufficiente anche il preventivo di un unico consulente a condizione che il consulente svolga un'attività professionale e sia iscritto all'Albo.

Con riguardo al secondo quesito, si ritiene che non possa essere inserito in un unico preventivo e in un'unica fattura sia la consulenza che la fornitura di  beni. Infatti, la fornitura deve avvenire previa indagine di mercato ed è resa da un fornitore di beni che emetterà fattura commerciale. La progettazione è una attività professionale e va resa da un soggetto iscritto all'Albo che emetterà parcella professionale.

Si potrebbe avere qualche chiarimento riguardo alla relazione tecnica comprovante la capacità operativa e amministrativa?

Quesito:

Si potrebbe avere qualche chiarimento riguardo alla relazione tecnica comprovante la capacità operativa e amministrativa?

Risposta:

La relazione relativa alla capacità operativa deve evidenziare per i progetti di investimento realizzati negli ultimi due anni i seguenti elementi:

- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa;

- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per la realizzazione dell'investimento/i;

- un'indicazione dei sistemi di gestione adottato per la realizzazione dell'investimento/i.

Per l'impresa che non ha realizzato investimenti negli ultimi due anni la relazione, con gli elementi sopra riportati, dovrà essere riferita alle principali attività degli ultimi due anni.

Nell’area privata non ho trovato modelli per preparare la documentazione relativa al rating di legalità.

Quesito:

Nell'area privata non ho trovato modelli per preparare la documentazione relativa al rating di legalità.

Risposta:

Nel ricordare che il rating di legalità è un criterio premiale e non è un requisito di partecipazione obbligatorio, si evidenzia che il rating di legalità può essere richiesto all'AGCM utilizzando il formulario scaricabile dal seguente link: http://www.agcm.it/component/joomdoc/rating/FormularioRatingV4_2_.pdf/download.html

I tempi per il rilascio del rating sono stabiliti nel Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. In particolare, l'art. 5 del Regolamento prevede che l'Autorità deliberi l'attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il documento da allegare è  il documento rilasciato dall'Autorità.

Il contributo in "aiuti de minimis" concesso dal bando e' dato dal 50% dei costi ammissibili delle azioni A+B+C?

Quesito:

Il contributo in "aiuti de minimis" concesso dal bando e' dato dal 50% dei costi ammissibili delle azioni A+B+C?

Risposta:

L'intensità di aiuto del 50% delle spese ammissibili è calcolata per ciascuna Azione (il 50% per l'Azione A, il 50% per l'Azione B e il 50% per l'Azione C) non sulla media delle tre Azioni (A+B+C).

Per il calcolo "aiuti de minimis" le deduzioni forfettarie del costo del personale ai fini Irap (rigo IS2 dichiarazione IRAP) rientrano tra gli aiuti “de minimis”? Se si come va compilato la sezione D dell'allegato E? (ente erogante, normativa ecc..)

Quesito:

Per il calcolo "aiuti de minimis" le deduzioni forfettarie del costo del personale ai fini Irap (rigo IS2 dichiarazione IRAP) rientrano tra gli aiuti "de minimis"? Se si come va compilato la sezione D dell'allegato E? (ente erogante, normativa ecc..)

Risposta:

Con riguardo alle deduzioni forfettarie del costo del personale ai fini Irap, si riporta di seguito un estratto delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IRAP (Provvedimento A.E. 11/05/2017):

"Nella colonna 2 del rigo IS2 va indicato l'importo della deduzione più elevata (15.000 o 21.000 euro) già ricompresa nella colonna 3 del medesimo rigo. Con riferimento a tale più elevata deduzione (15.000 o 21.000 euro), si precisa che la stessa:

• omissis

• omissis

• è soggetta alle regole che la Commissione europea, con il regolamento (UE) n. 1407/2013, ha emanato in materia di aiuti "de minimis" e che prevedono, tra l'altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2). Il risparmio di imposta rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite di 200.000 euro fissato dal predetto regolamento va calcolato sull'intero importo della deduzione richiesta (cfr. circolare n. 38 del 23 giugno2010 paragrafo 1.7)."

Tale deduzione, pertanto, rientra evidentemente nel novero degli aiuti di stato.

Con riguardo all'ente erogante, si ritiene che possa essere indicato "Agenzia Entrate - D.Lgs.446/97".

In caso  di impresa sita in territori colpiti da calamità naturali è possibile ottenere una deroga per alcuni requisiti?

Quesito:

In caso  di impresa sita in territori colpiti da calamità naturali è possibile ottenere una deroga per i seguenti requisiti:

 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Campania di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);

 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Risposta:

L'eventuale sospensione dal pagamento degli oneri contributivi e dal pagamento delle imposte e tasse è prevista sempre con appositi provvedimenti come ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile e deve essere fatta valere direttamente agli  enti competenti (INPS ed Agenzia delle Entrate).

Qualora tali enti dispongano la dilazione, l'esonero o la sospensione dei pagamenti, il mancato pagamento è "regolare" perché appositamente concesso dagli enti competenti.

Non potrà invece essere disposta la sospensione dalla Regione Campania che avrà l'onere di verificare la "regolarità" della posizione delle imprese.

La referenza bancaria deve riguardare l’importo totale compreso delle consulenze ovvero solo l’importo degli investimenti ammessi alla fase 2?

Quesito:

La referenza bancaria deve riguardare l'importo totale compreso delle consulenze ovvero solo l'importo degli investimenti ammessi alla fase 2? Ad esempio per un progetto dell'importo massimo devo considerare € 230.000 oppure € 200.000?

Considerati i tempi di rilascio delle referenze bancarie che potrebbero non essere compatibili con i tempi di audit della diagnosi energetica e della relativa individuazione degli interventi e dell'importo totale ammissibile alla seconda fase, vorrei sapere se sia possibile presentare per la fase II una referenza bancaria per l'importo massimo ammissibile a prescindere dall'importo totale di progetto che potrebbe anche risultare inferiore a seguito della diagnosi.

Mi spiego con un esempio: la banca mi emette una referenza bancaria per € 230.000,00 e nel frattempo dalla diagnosi definisco un importo totale di progetto pari ad € 180.000,00; posso presentare per la fase 2 la referenza bancaria di  € 230.000 o ne devo chiedere una che riporti lo stesso importo del totale del progetto ovvero di € 180.000?

Risposta:

L'importo riportato nella referenza bancaria si riferisce all'intero Piano di Investimento. Tuttavia è possibile presentare una referenza bancaria con un importo superiore al Piano di Investimento.

In quest'ambito, infine, si richiama nuovamente la seguente FAQ:

In via preliminare, si rappresenta che l'Allegato G è un format e rappresenta uno schema da seguire adattabile alle specifiche esigenze degli Istituti di Credito. La prevalente giurisprudenza, infatti, tende a considerare che le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo normalmente sufficiente, ai fini della loro idoneità, l'indicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l'istituto bancario (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/1/2016, n. 108; 29/2/2016, n. 854).

Tanto premesso, si evidenzia che nel format di cui all'allegato G sono riportati i contenuti minimi che si ritiene debba avere la lettera di referenze bancarie e, in particolare:

-" vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società/persona fisica) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità"

- "Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità e pertanto, per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere il Piano di investimento aziendale di efficientamento energetico presentato nell'ambito dell'Avviso per la concessione di n. 2 del 29/05/2017 della Regione Campania a valere sul PO FESR CAMPANIA 2014-2020 Asse 4  "Energia sostenibile"- Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"-  Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" dell'importo complessivo di euro ............................ di cui ……………………………….. a carico dell'impresa".

 

Nessuno dei periodi sopra riportati fa riferimento a impegni o garanzie nei confronti della Regione Campania che, invece, andrebbero assolti mediante altri strumenti (cauzioni, fideiussioni, ..). Nel format di cui all'allegato G, la banca dichiara che l'impresa ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere il Piano di investimento per quanto di sua conoscenza.  Non viene quindi richiesto di fornire elementi esaustivi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dell'impresa.

Secondo il G.A., infatti, l'espressione "idonee referenze bancarie" deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le imprese per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti (Tar Campania, sez. II, sentenza 25 luglio 2016, n. 3872).

In nessun caso le referenze bancarie possono trasformarsi in garanzie di solvibilità o anche soltanto di affidabilità nell'esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate. Una previsione di gara interpretata in questo modo si trasformerebbe non in un requisito tecnico professionale o economico di partecipazione alla gara, ma in un requisito tout court limitativo alla partecipazione, pertanto nullo (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2017 n. 3105).

 Tanto premesso, si ritiene che i due periodi riportati nel format di referenze bancarie possano essere integrati, secondo gli usi degli istituti di credito, con locuzioni e frasi come quella riportata nel quesito ("La presente non costituisce né impegno né garanzia da parte nostra").

I certificati bianchi sono cumulabili con l’agevolazione che verrà concessa? Sui preventivi di spesa occorre riportare un riferimento al bando?

Quesito:

Buongiorno, in merito alla presentazione dei documenti per l'accesso alla II FASE, si chiede:

  1. Se i certificati bianchi sono cumulabili con l'agevolazione che verrà concessa
  2. Se sui preventivi di spesa occorre riportare un riferimento al bando, in caso affermativo cosa bisogna indicare.

Risposta:

  1. L'onere di verificare se le altre agevolazioni ricevibili per l'intervento di efficientamento energetico. costituiscono o meno aiuti di stato spetta all'impresa e la verifica va effettuata con i soggetti che concedono tali agevolazioni (nel caso dei certificati bianchi il GSE). Tanto premesso, si riporta di seguito il link di un articolo di una rivista specializzata nel quale si precisa che i certificati bianchi costituiscono aiuto di stato e pertanto non sono cumulabili. http://www.casaeclima.com/ar_25708__RINNOVABILI-Efficienza-Energetica-certificati-bianchi-gse-assoesco-Certificati-Bianchi-molti-i-progetti-rigettati.-Sperandini-Gse-Il-meccanismo--aiuto-di-Stato.html
  2. Non è necessario che i preventivi riportino il riferimento all'Avviso Pubblico.
In merito all'allegato C nel calcolo della CO2 risparmiata da fonte elettrica, quale valore deve avere il fattore di emissione da considerare?

Quesito:

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito all'avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle PMI Campane per la realizzazione di un piano di investimento:

  1. In merito all'allegato C nel calcolo della CO2 risparmiata da fonte elettrica, quale valore deve avere il fattore di emissione da considerare?

Risposta:

Il Fattore di emissione di CO2 derivante dai consumi elettrici è pari a 330,6 g CO2/kWh (aggiornamento ISPRA 2016)

Gli Importi relativi a Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo devono essere inclusi nel costo totale del singolo intervento?

Quesito:

Riguardo all'avviso in oggetto, all'art. 11 – Spese Ammissibili per l'azione B si riportano le spese per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo nel limite del 5% dell'intervento di efficientamento (Azione B), SI CHIEDE-Gli Importi relativi a Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo devono essere inclusi nel costo totale del singolo intervento? Inoltre, tali importi, concorrono a determinare il Tempo di Ritorno calcolato per il singolo Intervento o possono essere scorporati?

Risposta:

Essendo le voci di progettazione direzione e collaudo considerate spese ammissibili alle voce B (Articolo 11), devono essere computate nel costo dell'investimento e quindi nel calcolo del tempo di ritorno.

Gli importi relativi alle spese di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo devono essere inclusi nel costo totale del singolo intervento e non possono essere scorporati. Di conseguenza gli stessi devono essere inseriti nella tabella di Riepilogo  e nel Dettaglio costi Azione B dell'allegato F.

Inoltre, essendo le voci di progettazione direzione e collaudo considerate spese ammissibili alle voce B (Articolo 11), devono essere computate nel calcolo del tempo di ritorno.

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